Sez. 1, Sentenza n. 8666 del 29/08/1998 (Rv. 518528 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE | Vendita - Modalità - Sospensione della vendita dopo l'aggiudicazione o l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario ex art. 3, quarto comma, della legge n. 223 del 1991- Poteri del giudice delegato - Condizioni - Complesso aziendale comprendente cespiti immobiliari - Estensione del potere - Ammissibilità - Discrezionalità del giudice nell'esercizio del potere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE
Al giudice delegato al concordato preventivo che procede alla vendita di un bene immobile compete il potere di disporre la sospensione della stessa ai sensi dell'art. 108, terzo comma, legge fall.- la cui previsione va estesa anche all'ipotesi di vendita di complesso aziendale comprendente cespiti immobiliari - anche dopo l'aggiudicazione -, o l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario ex art. 3, quarto comma, della legge n. 223 del 1991 (e fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ.), sulla base di una offerta in aumento. Si tratta di una valutazione che rientra nell'ampia discrezionalità del giudice, ed il cui presupposto oggettivo non è correlato a parametri quantitativi fissi e predeterminati, ma va solo apprezzato in rapporto alla ragionevole previsione della ottimizzazione del risultato economico della vendita in funzione del miglior soddisfacimento possibile delle ragioni creditorie, da verificarsi non solo alla stregua di una pura e semplice comparazione aritmetica di valori pecuniari, ma eventualmente anche in relazione ad ogni altra circostanza significativa ai fini della prognosi circa l'adempimento degli obblighi assunti. (Nella specie, facendo applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto correttamente e logicamente motivata la decisione del giudice delegato al concordato preventivo che aveva sospeso, dopo l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario, la vendita di un complesso aziendale a seguito di nuova offerta per un importo, sia pure di poco, maggiorato, fondando il proprio convincimento, tra l'altro, sulla non affidabilità patrimoniale di detto affittuario).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)