Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 13/07/1994 (Rv. 487370 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - In genere | Concordato con cessione di beni - Bene - Vendita da parte del giudice delegato - Sospensione dopo l'aggiudicazione ed il versamento del prezzo - Ammissibilità - Condizione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - In genere
Al giudice delegato al concordato con cessione di beni, il quale provveda, in virtù di attribuzioni di potere contenute nella sentenza di omologazione oppure su richiesta del liquidatore, alla vendita di un bene, compete il potere di disporre la sospensione della stessa, ai sensi dell'art. 108, terzo comma, della legge fallimentare, anche dopo l'aggiudicazione e fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. ed ancorché l'aggiudicatario abbia effettuato il versamento del prezzo, allorché, sulla base di una offerta in aumento, anche inferiore al sesto, o di altre circostanze, si convinca che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)