Sez. 3, Sentenza n. 246 del 15/01/1982 (Rv. 417939 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE - STATUIZIONE IMPLICITA SULLA INCOMPETENZA PER MATERIA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE - CONSEGUENZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE - STATUIZIONE IMPLICITA SULLA INCOMPETENZA PER MATERIA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE - CONSEGUENZA.*
La dichiarazione da parte del giudice della incompetenza per valore presuppone ed implica, da parte dello stesso, la risoluzione in senso negativo della questione, rilevabile d'ufficio e sottratta alla disponibilità delle parti, concernente la Competenza per materia. Sicché - in relazione al principio che la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento del difetto di Competenza per materia incontra il suo limite nella formazione del giudicato - qualora non venga impugnata la decisione che nega la Competenza per valore, ed implicitamente quella per materia, rimane fissata la Competenza del giudice al quale è stata rimessa la causa. (Conf 3340/80, mass n 407135; (Conf 978/79, mass n 397167; (Conf 3641/77, mass n 387019).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)