Sez. U, Sentenza n. 3461 del 04/08/1977 (Rv. 387019 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRECLUSIONE DELLA RELATIVA QUESTIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRECLUSIONE DELLA RELATIVA QUESTIONE.*
Il principio della rilevabilita d'ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo deve essere coordinato con il sistema delle impugnazioni, onde quando sia intervenuta pronuncia sulla giurisdizione i giudici delle successive fasi processuali in tanto possono conoscere della questione di giurisdizione in quanto la stessa sia stata riproposta con la impugnazione e in caso contrario sono tenuti a rilevare la formazione del giudicato interno sulla questione. (nella specie l'appellante aveva esplicitamente rinunziato al motivo di appello relativo alla giurisdizione e la controparte ne aveva preso atto; riproposta la questione quale motivo di ricorso, la suprema Corte ha ritenuto che essa non potesse essere presa in esame, essendosi sul punto attinente alla giurisdizione ormai formato il giudicato). (Conf 1506/76, mass n 380244).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)