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Sez. U, Sentenza n. 978 del 15/02/1979 (Rv. 397167 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA QUESTIONE PER DIFETTO DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397167-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA QUESTIONE PER DIFETTO DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE.*

Il principio della rilevabilita d'ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo opera pienamente solo se sulla giurisdizione non esista una precedente statuizione (ovvero se la lite non sia gia passata al vaglio delle Sezioni Unite); quando, invece, l'anzidetta statuizione sia intervenuta, il principio medesimo va coordinato con il sistema delle impugnazioni, nel senso che i giudici delle successive fasi processuali potranno conoscere della questione di giurisdizione soltanto se sia stata riproposta con l'impugnazione, essendo tenuti, diversamente, ad applicare il disposto dell'art 329 cod proc civ e a rilevare la formazione del giudicato interno sulla questione stessa. (Conf 3461/77, mass n 387019; (Conf 1506/76, mass n 380244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)