Sez. 1, Sentenza n. 37788 del 21/09/2006 Cc. (dep. 16/11/2006) Rv. 235165 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | "Ne bis in idem" - Applicabilità nell'ambito del principio "rebus sic stantibus" - Conseguenze - Applicazione di un'altra misura fondata su nuove e diverse circostanze - Possibilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il principio del "ne bis idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non preclude l'esame di nuove e diverse circostanze, siano esse sopravvenute, anteriori o emerse successivamente, essendo consentita l'irrogazione di una nuova misura di prevenzione quando ancora sia in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che tale nuova misura venga adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la previsione che essa avrà effettivo inizio al momento dell'esaurimento della misura già in atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)