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Sez. U, Sentenza n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996) Rv. 205260 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Formazione del giudicato - Configurabilità - Limiti - Conseguenze: possibile aggravamento delle misure o irrogazione di altri tipi di misure.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205260-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento

Nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, conseguentemente, può darsi luogo a un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)