Sez. 1, Ordinanza n. 43569 del 07/10/2004 Cc. (dep. 08/11/2004) Rv. 230267 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Formazione del giudicato - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Elementi indiziari non precedentemente noti - Rivalutazione della pericolosità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengano nuovi elementi indiziari, precedentemente non noti o non esaminati. (Fattispecie nella quale era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale sulla base di nuovi elementi emersi nell'ambito di un procedimento penale, diversi da quelli esaminati nell'ambito di un precedente procedimento di prevenzione, concluso con la pronuncia di non luogo a provvedere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)