Sez. 5, Sentenza n. 7178 del 15/04/2004 (Rv. 572084 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Denuncia di omessa motivazione con riguardo al rigetto di domanda proposta in giudizio - Principio di autosufficienza del ricorso - Operatività - Indicazione della natura e del contenuto delle ragioni esposte a supporto della domanda - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione del sancito rigetto di una domanda ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, di indicare in maniera specifica e perspicua tutte le ragioni che in fatto e in diritto supportavano la pretesa formulata in sede di merito e asseritamene trascurate o mal valutate dal giudice di merito; ciò al fine di permettere al giudice di legittimità di rilevare con sufficiente chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza la necessità di accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, la natura ed il contenuto di quelle ragioni e, simmetricamente, la congruità delle contrarie ragioni sottese alla statuizione impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)