Sez. 1, Sentenza n. 649 del 30/01/1979 (Rv. 396804 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DECORRENZA - MOMENTO MOMENTO DETERMINANTE - SUCCESSIVO AGGRAVAMENTO - IRRILEVANZA - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE LESIONI - DECORRENZA DI UN NUOVO E DIVERSO TERMINE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DECORRENZA - MOMENTO MOMENTO DETERMINANTE - SUCCESSIVO AGGRAVAMENTO - IRRILEVANZA - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE LESIONI - DECORRENZA DI UN NUOVO E DIVERSO TERMINE.*
Il diritto al risarcimento sorge nel momento in cui si verifica la lesione e resta conseguentemente esaurita l'Azione lesiva: non ha pertanto Rilevanza, quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, la circostanza di un successivo aggravamento del danno. Soltanto nel caso di sopravvenienza di nuove lesioni - e cioe di ulteriori conseguenze dannose che costituiscano, rispetto al danno inizialmente manifestatosi, una entita nuova ed autonoma - la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui esse si verificano. (V 3245/73, mass n 367086; (V 2855/73, mass n 366451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)