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Sez. 1, Sentenza n. 2115 del 08/08/1967 (Rv. 329242 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - SEDE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329242-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - SEDE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*

La Sede principale dell'impresa, che determina la Competenza territoriale a dichiarare il fallimento, e il luogo dove si svolga la prevalente attivita direttiva ed amministrativa per il suo Esercizio, cioe dove essa ha il centro effettivo dei suoi interessi, dove si trattino gli affari e vengono organizzati e coordinati i suoi diversi fattori. Pertanto, non costituiscono elementi decisivi per la Determinazione della Competenza ne il luogo dove si trovano i beni ne quello dove sono situati i cantieri o le fabbriche e, meno ancora, quello dove risiede la maggior parte dei creditori. (Conf sent 434'66, mass n 320863; ed altre).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)