Sez. 3, Sentenza n. 3322 del 27/10/1972 (Rv. 361147 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO - COMPETENZA PER TERRITORIO - AZIONE SURROGATORIA - PLURALITA DI CONVENUTI - FORO RELATIVO AD UNO DEI CONVENUTI - SCELTA DA PARTE DEL CREDITORE - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO - COMPETENZA PER TERRITORIO - AZIONE SURROGATORIA - PLURALITA DI CONVENUTI - FORO RELATIVO AD UNO DEI CONVENUTI - SCELTA DA PARTE DEL CREDITORE - LEGITTIMITA.*
Poiche il creditore che esercita l'Azione surrogatoria deve chiamare in giudizio anche il proprio debitore, il quale partecipa alla lite in veste di litisconsorte necessario, siffatta situazione implica, ai fini della Competenza territoriale, la facolta dell'attore di evocare in giudizio tutti i consorti scegliendo come foro competente quello attribuito dalla legge ad uno qualunque dei convenuti. (V 2761'70, mass n 329242).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)