Sez. 1, Sentenza n. 6952 del 01/08/1996 (Rv. 498917 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECISIONE - IN GENERE | Omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione - Nullità della decisione - Impugnazione - Criteri.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECISIONE - IN GENERE
I tema di contenzioso tributario, la nullità della decisione della Commissione Tributaria di primo grado per violazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 derivante dalla omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione - essendo detta decisione soggetta ad appello - può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di detto mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al procedimento dinanzi alle Commissioni Tributarie per il richiamo di cui all'art. 39, primo comma, del citato d.P.R. n. 636 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)