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Sez. 5, Sentenza n. 11229 del 28/08/2000 (Rv. 539803 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Udienza di trattazione - Comunicazione alle parti - Omissione - Conseguenze - Decisione della commissione - Nullità.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539803-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la violazione dell'art. 31 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, derivante dall'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni liberi prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione, determina la nullità della decisione della commissione tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)