Sez. 1, Sentenza n. 39663 del 07/10/2010 Ud. (dep. 10/11/2010) Rv. 248437 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Nuove prove sopravvenute al dibattimento di primo grado - Rinnovazione - Necessità - Limiti.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (Fattispecie relativa all'accoglimento della richiesta del P.M. di assumere dichiarazioni di collaboratore di giustizia sopravvenute al giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)