Sez. 5, Sentenza n. 552 del 13/03/2003 Ud. (dep. 12/01/2004) Rv. 227022 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Prove sopravvenute al giudizio di primo grado - Disciplina prevista dall'art. 603, secondo comma, cod. proc. pen. - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Qualora la richiesta di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello sia volta ad assumere nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, la ammissione è subordinata solo al giudizio di superfluità e irrilevanza manifesta e cioè di prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum. (Fattispecie in cui i giudici di appello aveva deciso di riascoltare tre coimputati, prosciolti dal giudice di primo grado, perché solo dopo la pronuncia di detta sentenza avevano deciso di collaborare e pertanto l'assunzione di tali dichiarazioni costituiva prova nuova).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)