diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 552 del 13/03/2003 Ud. (dep. 12/01/2004) Rv. 227022 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Prove sopravvenute al giudizio di primo grado - Disciplina prevista dall'art. 603, secondo comma, cod. proc. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227022-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Qualora la richiesta di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello sia volta ad assumere nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, la ammissione è subordinata solo al giudizio di superfluità e irrilevanza manifesta e cioè di prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum. (Fattispecie in cui i giudici di appello aveva deciso di riascoltare tre coimputati, prosciolti dal giudice di primo grado, perché solo dopo la pronuncia di detta sentenza avevano deciso di collaborare e pertanto l'assunzione di tali dichiarazioni costituiva prova nuova).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)