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Sez. 3, Sentenza n. 13578 del 17/12/1991 (Rv. 475080 - 01)

Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - In genere | Lottizzazione abusiva - Nozione - Trasformazione urbanistica dei terreni - Necessità - Frazionamento e cessione del terreno in lotti denuncianti univocamente la destinazione a scopo edificatorio - Estensione.
Stato
decisa il 1991-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475080-01

Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - In genere

La lottizzazione, che si configura come uno strumento tecnico- urbanistico diretto alla formazione di nuovi complessi edilizi attrezzati a fini residenziali e non come semplice frazionamento dei suoli aventi diversa destinazione attuale, va definita come abusiva, a norma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non solo quando vi sia inizio di opere che comportino trasformazione urbanistica (o edilizia) dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici (e delle leggi statali o regionali) ovvero senza autorizzazione, ma pure nell'ipotesi in cui la predetta trasformazione sia stata meramente predisposta mediante il frazionamento e la cessione del terreno in lotti, ove ciò, per le caratteristiche del terreno, quali la dimensione in relazione alla natura ed alla destinazione secondo gli strumenti urbanistici, denunci non equivocamente la destinazione a scopo edificatorio.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 10, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)