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Sez. L, Sentenza n. 11935 del 13/05/2008 (Rv. 603262 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità a favore delle professioniste - Misura - Parametro del reddito percepito e denunciato nel periodo di riferimento - Modalità di svolgimento dell'attività professionale - Irrilevanza - Deroga per le farmaciste titolari di farmacia - Esclusione - Questioni di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603262-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, che, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990, è basato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 289 del 2003, a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l'attività professionale e anche quando il reddito conseguito abbia natura mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista titolare di farmacia. Nè è giustificatamente prospettabile, al riguardo, la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, attesa la "ratio legis" di consentire alla professionista di dedicarsi con serenità alla maternità, prevenendo che a questa si colleghi uno stato di bisogno o una diminuzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 3 del 1998); analogamente, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 Cost., a causa dello squilibrio che potrebbe verificarsi tra erogazioni previdenziali e contributi, ove siano ammissibili indennità di ammontare particolarmente elevato, posto che l'art. 5 della legge n. 379 del 1990 consente l'eventuale aumento, con decreto del contributo annuale in misura fissa ivi previsto, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni ed infine che gli enti previdenziali dei liberi professionisti possono deliberare la ridefinizione dei contributi ai fini del trattamento di maternità.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 5, Legge 15/10/2003 num. 289 art. 1, Costituzione art. 38, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)