Sez. U, Sentenza n. 2086 del 04/05/1989 (Rv. 462665 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RESPONSABILITÀ CONTABILE DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - LIMITI.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RESPONSABILITÀ CONTABILE DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - LIMITI.*
Con riguardo agli enti pubblici economici, quale l'ESPI, ente siciliano per la promozione industriale (che opera secondo criteri di economicità, come "capogruppo" di società di cui gestisce partecipazioni azionarie), la giurisdizione della Corte dei conti, per responsabilità contabile di amministratori e funzionari, è circoscritta agli Atti pregiudizievoli che i medesimi compiano nell'Esercizio di poteri pubblicistici, mentre, in relazione all'attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli imprenditori privati ed ai relativi Atti di natura negoziale, o comunque privatistica, l'Azione risarcitoria spetta alla cognizione del giudice ordinario, trovando applicazione le comuni regole inerenti all'Esercizio d'impresa. (V 6328/85, mass n 443421; (V 1721/85, mass n 439680).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)