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Sez. U, Sentenza n. 1721 del 27/02/1985 (Rv. 439680 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE - CONTROVERSIE TRA IL COMUNE E L'ESATTORE MUNICIPALE SULLA SPETTANZA O MENO ALL'ESATTORE DELL'AGGIO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439680-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE - CONTROVERSIE TRA IL COMUNE E L'ESATTORE MUNICIPALE SULLA SPETTANZA O MENO ALL'ESATTORE DELL'AGGIO - INCLUSIONE.*

L'art. 103 secondo comma della Costituzione, sulla giurisdizione della Corte dei conti "nelle materie di contabilità pubblica", configura norma di carattere precettivo e di portata generale, in forza della quale sono devolute al suddetto giudice speciale, in difetto di specifica deroga, tutte le cause inerenti al rendimento di conto da parte di impiegati ed agenti dello stato e degli enti pubblici, ivi incluse, pertanto, le controversie fra il comune e lo esattore municipale, vertenti sulla spettanza o meno a quest'ultimo degli "aggi" sulle entrate realizzate durante ed in occasione della attività esattoriale, poiché tali aggi costituiscono una delle voci di gestione contabile svolta in favore di ente pubblico. (V 3471/82, mass n 421460; (V 46/81, mass n 410427).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)