Sez. L, Sentenza n. 1298 del 07/05/1974 (Rv. 369367 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NUOVE INFERMITA SOPRAVVENUTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NUOVE INFERMITA SOPRAVVENUTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
Ai sensi dell'art 149 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, modificato dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533, nelle controversie in materia di invalidita pensionabile, debbono essere valutati dal giudice ogni aggravamento della malattia ed ogni infermita comunque incidente sul complesso invalidante, anche se verificatasi nel corso del procedimento giudiziario. (V 3139'72, mass n 360924; 2740'72, mass n 360417).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)