Sez. 6, Sentenza n. 39682 del 25/09/2009 Ud. (dep. 12/10/2009) Rv. 244704 - 01
SENTENZA - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI | Condanna in solido - Successiva abrogazione del secondo comma dell'art. 535 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 69 del 2009 - Irrilevanza.
SENTENZA - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI
È legittima la sentenza che condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in solido con i coimputati, emessa prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo "pro quota" delle medesime, atteso che le disposizioni in materia di spese processuali hanno natura processuale e la loro applicazione è conseguentemente regolata dal principio del "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)