Sez. 3, Sentenza n. 39736 del 22/09/2010 Ud. (dep. 11/11/2010) Rv. 248564 - 01
SENTENZA - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI | Modifiche "ex lege" n. 69 del 2009 all'art. 535, comma primo, cod. proc. pen. - Perdurante riferibilità ai reati per cui è intervenuta condanna - Sussistenza.
SENTENZA - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali al cui pagamento l'imputato riconosciuto colpevole va condannato continuano ad essere, pur dopo la modifica dell'art. 535, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 67, comma secondo, lett. a), legge n. 69 del 2009, unicamente quelle relative ai reati per cui sia stata pronunciata condanna del medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)