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Sez. 1, Sentenza n. 4397 del 19/04/1995 (Rv. 491892 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi ed oneri - Registrazione - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491892-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di tassazione del reddito di impresa, secondo l'originaria formulazione dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, per i contribuenti tenuti ad allegare alla dichiarazione il conto economico, la deduzione di costi ed oneri è subordinata, oltre che all'imputazione degli stessi al conto economico, all'osservanza dell'obbligo di contabilizzazione nelle scritture nelle quali è prescritto debba avvenire la registrazione. L'assenza di tale specifico elemento comporta il conferimento all'Ufficio, in sede di accertamento in rettifica, del potere di ritenere indeducibili costi ed oneri pur documentati che il contribuente ha incluso fra le componenti negative di reddito, e che tali dovrebbero essere qualificati anche in sede fiscale, se l'inerenza alla produzione del medesimo risultasse nel modo prescritto (nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo l'operato dell'amministrazione finanziaria che aveva ritenuto indeducibili e quindi recuperato a tassazione le quote annue di ammortamento, delle quali, sebbene riportate nel conto economico, era stata omessa la registrazione nell'apposito registro dei beni ammortizzabili).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 16, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)