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Sez. 5, Sentenza n. 2315 del 16/02/2001 (Rv. 543913 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi deducibili - Violazioni degli obblighi di tenuta delle scritture contabili - Possibile portata - Distinte conseguenze ai fini della preclusione della deducibilità - Fattispecie in tema di libri privi di vidimazione INPS e INAIL.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543913-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini di cui all'articolo 74, quarto comma d.P.R. n. 597 del 1973, le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità si distinguono in infrazioni di carattere sostanziale, che impediscono l'attività di accertamento e precludono la deducibilità di costi che non siano regolarmente registrati, e violazioni di carattere meramente formale, che non ostacolano l'accertamento e, quindi, non precludono la deducibilità di costi anche se non sono stati registrati regolarmente (sulla base dell'esposto principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto deducibile il costo delle retribuzioni dei dipendenti annotate in libri matricola e paga privi della vidimazione INPS e INAIL).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)