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Sez. 1, Sentenza n. 2569 del 02/03/1993 (Rv. 481194 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Criteri di valutazione | Costi ed oneri non contabilizzati - Indeducibilità - Carattere sanzionatorio - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481194-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Criteri di valutazione

In tema d'I.R.P.E.F. su redditi d'impresa, l'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, ove prevede l'indeducibilità di costi ed oneri di cui manchi regolare contabilizzazione nei prescritti libri, opera a titolo sanzionatorio, e, quindi, preclude la detrazione di dette passività dall'imponibile, indipendentemente dalla dimostrazione del loro effettivo verificarsi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)