Sez. 1, Sentenza n. 1864 del 19/03/1984 (Rv. 433942 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - DIVERGENZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - PREVALENZA DI QUEST'ULTIMA - TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE DI UNA SOCIETÀ NON ACCOMPAGNATO DALLO SPOSTAMENTO DEL CENTRO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - DIVERGENZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - PREVALENZA DI QUEST'ULTIMA - TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE DI UNA SOCIETÀ NON ACCOMPAGNATO DALLO SPOSTAMENTO DEL CENTRO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA.*
La Sede principale dell'impresa, al fine dell'individuazione del tribunale competente alla dichiarazione di fallimento a norma dell'art. 9 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, è il luogo in cui lo imprenditore svolge prevalentemente l'attività di direzione ed amministrazione, coordinando i vari fattori produttivi e curando i relativi affari, e tale luogo coincide con la Sede legale solo in via presuntiva, nel senso che, ove risulti una divergenza fra Sede effettiva e Sede legale, prevale la prima. Pertanto, qualora si accerti che una società abbia trasferito la propria Sede sociale, ma non anche il centro della propria attività, nei termini sopra specificati (nella specie, in quanto l'attività stessa era già sostanzialmente cessata), deve escludersi che tale trasferimento possa spostare la Competenza alla dichiarazione di fallimento dal tribunale della Sede originaria a quello della Sede nuova. (V 3194/79, mass n 399568).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)