Sez. 1, Sentenza n. 2650 del 07/03/1995 (Rv. 490961 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Sede dell'impresa - Trasferimento nella imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento - Irrilevanza ai fini della individuazione del giudice competente - Condizione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Il principio secondo cui è irrilevante, ai fini della individuazione del giudice competente per la dichiarazione di fallimento, il trasferimento della sede dell'impresa che avvenga nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, non può trovare applicazione quando non risulti che nel luogo in cui era ubicata la sede legale prima del suo ultimo trasferimento si trovasse anche la sede effettiva, cioè il centro organizzativo e direttivo degli affari (nella specie, secondo quanto accertato dalla S.C. in base agli atti di causa, la sede effettiva si trovava - almeno da un certo tempo - là dove era stata poi trasferita anche la sede legale).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)