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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017 (Rv. 642747 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Appello incidentale – Proposizione – Comparsa di risposta – Termine di venti giorni prima dell'udienza – Differimento dell'udienza disposto dal giudice – Art. 168-bis, comma 5, c.p.c. – Riferimento a tale data e non a quella indicata in citazione – Necessità.
Stato
decisa il 2017-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642747-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE

Ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)