Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011 (Rv. 615955 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Appello incidentale - Proposizione - Comparsa di risposta - Termine di venti giorni prima dell'udienza - Differimento dell'udienza disposto dal giudice - Art. 168- bis, quinto comma, cod. proc. civ. - Riferimento a tale data e non a quella indicata in citazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE
Ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ.; poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)