Sez. 2, Sentenza n. 6774 del 17/05/2001 (Rv. 546743 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA | Onere, entro sessanta giorni dalla scoperta, per i vizi non riconoscibili alla consegna - Fondamento - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA
Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all' appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1300
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)