Sez. 3, Sentenza n. 21696 del 20/10/2011 (Rv. 620240 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Risaricmento del danno ex art. 89 cod. proc. civ. - Giudice del processo parte offesa - Applicabilità della norma - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
L'art. 89 secondo comma cod. proc. civ., che prevede la possibilità di assegnare alla persona offesa dalle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti difensivi di un giudizio, una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale, non trova applicazione quando l'offeso non sia una delle parti ma il giudice che ha deciso la controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)