Sez. 3, Sentenza n. 5991 del 17/11/1979 (Rv. 402685 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ATTINENZA CON L'OGGETTO DELLA CAUSA - IRRILEVANZA - FRASI ECCEDENTI I LIMITI DEL RISPETTO DOVUTO AI GIUDICI - CANCELLAZIONE - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ATTINENZA CON L'OGGETTO DELLA CAUSA - IRRILEVANZA - FRASI ECCEDENTI I LIMITI DEL RISPETTO DOVUTO AI GIUDICI - CANCELLAZIONE - NECESSITA.*
A norma dell'art 89 cod proc civ le espressioni contenute negli scritti difensivi non debbono, nella Forma e nel contenuto, eccedere i limiti di un civile Esercizio del diritto di difesa e di critica, sicche le manifestazioni passionali e incomposte, caratterizzate dall'intento di offendere la controparte e i suoi difensori, costituendo abuso di quel diritto, debbono essere represse anche se abbiano attinenza con l'oggetto della causa; inoltre, devono essere cancellate le frasi che, pur nell'Esercizio del diritto di critica nei confronti della decisione impugnata e dell'opera del magistrato, eccedono i limiti del rispetto dovuto ai giudici e all'amministrazione della giustizia. (Conf 2083/1974, mass n 370381).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)