Sez. 2, Sentenza n. 2893 del 05/12/1967 (Rv. 330522 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - COSTRUZIONE A LINEE SPEZZATE - POTERI DEL VICINO.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - COSTRUZIONE A LINEE SPEZZATE - POTERI DEL VICINO.*
Il proprietario del fondo contiguo, che costruisce per primo, puo dare alla costruzione l'andamento di una linea spezzata, con sporgenze e rientranze, ed in tal caso il vicino non puo pretendere modifiche, ne ne puo rendere comuni parti di muro site a distanza maggiore di mt. 1.50 dal confine. Se, peraltro, l'andamento a linee spezzate del tratto di muro del fabbricato posto a distanza inferiore a mt. 1.50 dal confine e tale che le rientranze distanti piu di mt.1.50 dal confine risultino di dimensioni cosi esigue da rendere impossibile (stante il principio che quando la costruzione non si appoggia o non e aderente al muro del vicino, deve distanziarsi di mt. 3) qualsiasi costruzione, da parte del proprietario del fondo contiguo, in Unione o in aderenza a tale muro, detto proprietario, nell'edificare siffatta costruzione in appoggio o in aderenza al tratto di muro del vicino costruito a distanza inferiore a mt. 1.50 dal confine, puo occupare anche le suddette rientranze, dovendosi tale tratto di muro considerare nella sua struttura unitaria e potendosi le esigue rientranze ritenere entita secondarie e trascurabili rispetto al complessivo andamento del muro medesimo. (Cfr. Sulla prima parte, 2644-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)