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Sez. 2, Sentenza n. 1420 del 10/02/1987 (Rv. 450881 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - EDIFICAZIONE A CONFINE SECONDO UNA LINEA SPEZZATA - SOPRAELEVAZIONE - ARRETRAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DISTACCO LEGALE DAL CONFINE - ESCLUSIONE - COSTRUZIONE DEL PREVENUTO PRODUTTIVA DI INTERCAPEDINI - ESECUZIONE DELLA STESSA A DISTANZA INFERIORE AI TRE METRI RISPETTO ALLE VEDUTE APERTE NELLE PARTI ARRETRATE DELLA COSTRUZIONE PREESISTENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450881-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - EDIFICAZIONE A CONFINE SECONDO UNA LINEA SPEZZATA - SOPRAELEVAZIONE - ARRETRAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DISTACCO LEGALE DAL CONFINE - ESCLUSIONE - COSTRUZIONE DEL PREVENUTO PRODUTTIVA DI INTERCAPEDINI - ESECUZIONE DELLA STESSA A DISTANZA INFERIORE AI TRE METRI RISPETTO ALLE VEDUTE APERTE NELLE PARTI ARRETRATE DELLA COSTRUZIONE PREESISTENTE - IRRILEVANZA.*

In tema di distanza tra costruzioni, la scelta che spetta al preveniente di costruire sul confine è, per così dire, definitiva, nel senso che, una volta iniziata la costruzione sulla linea di confine, egli non può arretrare nei piani superiori, ovvero in corrispondenza di parti dell'edificio laterali rispetto a quella costruita sul confine, stante l'impossibilità logica di riconoscere ad esso preveniente la facoltà di adottare una scelta variabile tra le varie parti o piani dell'edificio, il che imporrebbe poi al prevenuto di elevare a sua volta un edificio con i muri perimetrali a linea spezzata, in orizzontale o in verticale. Tale principio vale anche nel caso in cui la costruzione del prevenuto venga in effetti a creare intercapedini tra i due fabbricati, nonché nel caso in cui essa venga a trovarsi ad una distanza inferiore a tre metri rispetto alle vedute aperte nelle parti arretrate della costruzione del preveniente. (V 449/85, mass n 438652; (V 5290/79, mass n 401886; (V 2732/75, mass n 376734; (V 2291/75, mass n 376117; (V 0694/73, mass n 362867; (V 2893/67, mass n 330522).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)