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Sez. 1, Sentenza n. 3537 del 28/10/1969 (Rv. 343702 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CONTRATTI - SUBENTRO DEL CESSIONARIO NELLE LOCAZIONI - ESCLUSIONE - LOCAZIONE CONSIDERATA COME NECESSARIA ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1969-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343702-01

AZIENDA - CESSIONE - CONTRATTI - SUBENTRO DEL CESSIONARIO NELLE LOCAZIONI - ESCLUSIONE - LOCAZIONE CONSIDERATA COME NECESSARIA ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

La cessione dell'azienda non comporta di per se il subentro del cessionario nel rapporto di locazione gia facente capo al cedente, ostandovi la norma dell'art 1594 cod civ, secondo la quale la cessione della locazione non puo compiersi senza il consenso del locatore. Spetta al giudice di merito accertare, col consueto procedimento interpretativo della volonta dei contraenti e degli altri elementi essenziali del contratto di locazione, se la locazione venne considerata come bene strumentale indispensabile per la gestione dell'azienda. (sulla prima parte, Conf 2472-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 1594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)