Sez. 1, Sentenza n. 24854 del 22/11/2006 (Rv. 593226 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Azienda esercitata in un immobile concesso in locazione - Cessione - Mancata prosecuzione del rapporto di locazione - Conseguenze - Invalidità della cessione - Esclusione - Limiti - Collegamento negoziale.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
In caso di trasferimento di un'azienda esercitata in un immobile concesso in locazione da un terzo, la facoltà, riconosciuta al locatore dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di opporsi per gravi motivi alla prosecuzione del rapporto con il cessionario, comporta che il trasferimento della locazione rimane estraneo alla cessione dell'azienda, onde la mancata prosecuzione del rapporto di locazione non incide sulla validità del trasferimento dell'azienda, il quale può produrre i suoi effetti con un altro immobile, a meno che dal contratto non si evinca un collegamento tra i due negozi, tale da impegnare il cedente ad una condotta positiva necessaria a conseguire anche il trasferimento della locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2558, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)