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Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 05/11/1968 (Rv. 336925 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336925-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITA.*

Anche nel diritto processuale civile vigente permane il divieto che il giudice di appello riformi in peggio la pronuncia di primo grado, attribuendo all'appellato, che non sia a sua volta appellante, un diritto maggiore in senso economico e giuridico di quello attribuitogli con la sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)