Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 05/11/1968 (Rv. 336925 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITA.*
Anche nel diritto processuale civile vigente permane il divieto che il giudice di appello riformi in peggio la pronuncia di primo grado, attribuendo all'appellato, che non sia a sua volta appellante, un diritto maggiore in senso economico e giuridico di quello attribuitogli con la sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)