Sez. 3, Sentenza n. 277 del 05/02/1971 (Rv. 349747 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITA.*
Anche nel diritto processuale civile vigente permane il divieto che il giudice di appello riformi in peggio la pronuncia di primo grado, attribuendo all'appellato, che non sia a sua volta appellante un diritto maggiore in senso economico e giuridico di quello attribuitogli con la sentenza impugnata. (Conf 3649'68, mass n 336925).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)