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Sez. 3, Sentenza n. 277 del 05/02/1971 (Rv. 349747 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349747-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITA.*

Anche nel diritto processuale civile vigente permane il divieto che il giudice di appello riformi in peggio la pronuncia di primo grado, attribuendo all'appellato, che non sia a sua volta appellante un diritto maggiore in senso economico e giuridico di quello attribuitogli con la sentenza impugnata. (Conf 3649'68, mass n 336925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)