Sez. 1 - , Sentenza n. 32526 del 23/11/2023 (Rv. 669641 - 01)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Minori - Sottrazione internazionale - Domanda di rimpatrio ex art. 13 della Convenzione dell'Aja - Presupposti - Effettivo esercizio del diritto di affidamento - Necessità - Accertamento - Regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale - Irrilevanza - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l'indispensabile presupposto dell'effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore, sicché il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di tale presupposto puntualmente ed in concreto, non essendo
responsabilità genitoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale dei minorenni che, al fine di verificare il requisito dell'esercizio effettivo del diritto di custodia nei confronti di una minore residente negli Stati Uniti, aveva erroneamente fatto riferimento al provvedimento volto a regolare il regime di affidamento adottato dal giudice statunitense, invece che valutare l'effettivo accudimento, morale e materiale, da parte del genitore).
Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)