Sez. 1 - , Ordinanza n. 3250 del 02/02/2022 (Rv. 664010 - 01)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Sottrazione internazionale di minori - Domanda di rimpatrio - Presupposti - Effettivo e non episodico esercizio del diritto di affidamento da parte del richiedente - Necessità - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale di minori, il giudice è tenuto ad accertare puntualmente e in concreto che, al momento del trasferimento del minore, il genitore richiedente il rimpatrio eserciti effettivamente, e in modo non episodico, il diritto di affidamento, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'impugnazione del decreto che non ha accolto la richiesta di rimpatrio del padre del minore, dando rilievo ad elementi che dimostravano l'assenza di un effettivo e continuo esercizio del diritto di affidamento da parte di quest'ultimo, anche se la madre aveva trattenuto il figlio in Italia in violazione degli accordi con lui intercorsi).
Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)