Sez. 1, Sentenza n. 2708 del 29/10/1966 (Rv. 325162 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI ACCERTAMENTO - INTERESSE AD AGIRE - PRESUPPOSTI - DIVISIONE IMMOBILIARE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA - SUCCESSIVA REDAZIONE DI ATTO IDONEO ALLA TRASCRIZIONE - OBBLIGO - INADEMPIENZA DI UNA DELLE PARTI - INTERESSE AD UNA PRONUNZIA DICHIARATIVA DELL'AVVENUTA DIVISIONE - SUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI ACCERTAMENTO - INTERESSE AD AGIRE - PRESUPPOSTI - DIVISIONE IMMOBILIARE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA - SUCCESSIVA REDAZIONE DI ATTO IDONEO ALLA TRASCRIZIONE - OBBLIGO - INADEMPIENZA DI UNA DELLE PARTI - INTERESSE AD UNA PRONUNZIA DICHIARATIVA DELL'AVVENUTA DIVISIONE - SUSSISTENZA.*
Nelle azioni dichiarative, le quali tendono ad una sentenza che non ha altro effetto che quello di rendere certo il diritto, l'interesse ad agire nasce dalle pretese o dai comportamenti di turbativa o di diniego del diritto da parte del convenuto e consiste nell'utilita di eliminare l'incertezza del diritto creata da tali pretese o comportamenti. Pertanto, qualora sia stata conclusa una divisione immobiliare mediante una scrittura privata non autenticata, contenente l'impegno di stipulare successivamente un ulteriore atto idoneo alla trascrizione, ai sensi dell'art.2657 cod.civ., se uno dei condividenti rifiuti di prestarsi a tale atto, deve riconoscersi all'altro condividente lo interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa dell'avvenuta divisione, idonea ad essere trascritta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)