Sez. L, Sentenza n. 7736 del 17/05/2003 (Rv. 563242 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE | Assistenza sanitaria per cure all'estero - Rimborso delle spese sostenute nel caso di urgenza determinata da infortunio non professionale - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE
In tema di assistenza sanitaria del cittadino italiano all'estero, la legge n. 595 del 1995 e la normativa secondaria emanata in attuazione di essa, ove correttamente interpretate, garantiscono ai cittadini italiani un'assistenza sanitaria estera di carattere esclusivamente sussidiario, in presenza di determinati presupposti, ma non prevedono il diritto del cittadino all'assistenza sanitaria globale usufruibile anche nel caso di urgenza derivata da infortunio non professionale. Nè è fondato il dubbio di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento configurabile tra quest'ultimo caso e la situazione di chi si ricovera all'estero per prestazioni urgenti di altissima specializzazione, in quanto, salvo il nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost in difesa degli indigenti, il legislatore incontra il limite delle risorse finanziarie disponibili.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 CORTE COST., DM Sanità 03/11/1989 art. 4, DM Sanità 03/11/1989 art. 7, DM Sanità 30/08/1991
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)