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Sez. 1, Sentenza n. 3249 del 11/05/1983 (Rv. 428146 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CLAUSOLA DI CORRESPONSIONE ANTICIPATA DEL CANONE, IN CONTANTI O CON EMISSIONE DI TITOLI DI CREDITO, PER PERIODI SUPERIORI A TRE MESI. NULLITÀ EX ART. 2 TER DEL DECRETO LEGGE N. 236/1974 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428146-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CLAUSOLA DI CORRESPONSIONE ANTICIPATA DEL CANONE, IN CONTANTI O CON EMISSIONE DI TITOLI DI CREDITO, PER PERIODI SUPERIORI A TRE MESI. NULLITÀ EX ART. 2 TER DEL DECRETO LEGGE N. 236/1974 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La norma dell'art. 2 ter del decreto legge 19 giugno 1974 n. 236, introdotta dalla legge di conversione 12 agosto 1974 n. 351, che commina la nullità della clausola di corresponsione anticipata del canone locatizio, in contanti o con emissione di titoli di credito, per periodi superiori a tre mesi, non è retroattivamente applicabile a rapporti di locazione iniziati e conclusi sotto l'imperio della legge precedente, né al periodo anteriore alla entrata in vigore della nuova legge di un rapporto locativo tuttora in corso, mentre è applicabile al restante periodo dello stesso rapporto locativo, successivo a tale data, con la conseguenza che, nel caso di mancata emissione delle cambiali secondo le previsioni contrattuali, il conduttore deve ritenersi inadempiente e quindi responsabile del relativo danno solo per quelle che sarebbero scadute prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 351 del 1974.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 19/06/1974 num. 236 art. 2 ter CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)