Sez. 3, Sentenza n. 4151 del 17/10/1989 (Rv. 463861 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI, CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) - SENTENZA DI CONDANNA DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - GIUDIZIO DI APPELLO - SOPRAVVENIENZA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA DI QUELL'IMPRESA - OPPONIBILITÀ DELLA SENTENZA ALL'INA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DELLA IMPRESA CESSIONARIA IN QUALITÀ DI SUO RAPPRESENTANTE LEGALE - PRESUPPOSTO NECESSARIO.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI, CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) - SENTENZA DI CONDANNA DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - GIUDIZIO DI APPELLO - SOPRAVVENIENZA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA DI QUELL'IMPRESA - OPPONIBILITÀ DELLA SENTENZA ALL'INA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DELLA IMPRESA CESSIONARIA IN QUALITÀ DI SUO RAPPRESENTANTE LEGALE - PRESUPPOSTO NECESSARIO.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, quando sia disposta la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice con conseguente cessione del portafoglio ad altra impresa, se l'obbligazione di risarcire il danno è già sorta in capo all'impresa ceduta, a norma dell'art. 4 d.l. 26 settembre 1978, n. 576 conv. Con mod. In legge 24 novembre 1978, n. 738, l'impresa cessionaria provvede alla liquidazione dei danni per conto dell'INA- gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada e quindi il soggetto obbligato nei confronti del danneggiato è soltanto l'INA, di cui l'impresa cessionaria è rappresentante ex-lege. Pertanto, l'impresa cessionaria non può essere convenuta in giudizio e condannata alla prestazione indennitaria in proprio, ma deve esserlo nella detta qualità di rappresentante legale dell'INA-gestione autonoma, sicché, resa sentenza di condanna in confronto dell'impresa assicuratrice e promosso dal danneggiato il giudizio d'appello, ove sopravvenga la messa in liquidazione coatta amministrativa di quell'impresa, per l'opponibilità della sentenza all'INA è necessario che l'impresa cessionaria sia chiamata a partecipare al giudizio in qualità di sua rappresentante legale. (Conf 770/86, mass n 444313, sulla seconda parte; (Conf 1127/85, mass n 439255, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)