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Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 11/02/1985 (Rv. 439255 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - SOGGETTO OBBLIGATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439255-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - SOGGETTO OBBLIGATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO.*

Per effetto del combinato disposto degli artt. 3 e 4 della legge n. 990 del 1969 sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti, se l'impresa assicuratrice viene posta in liquidazione coatta amministrativa ed il suo portafoglio viene trasferito ad altra impresa (cessionaria) occorre distinguere l'ipotesi in cui l'evento dannoso si sia già verificato precedentemente di tal che sia già sorta, in capo alla originaria impresa (ceduta), l'obbligazione di risarcire il danneggiato, e l'ipotesi in cui tale evento si verifichi successivamente alla data del decreto di messa in liquidazione; infatti nel primo caso l'impresa cessionaria provvede alla liquidazione per conto dell'i.N.A. (istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "fondo di garanzia per le vittime della strada") e quindi il soggetto obbligato nei confronti del danneggiato è soltanto l'i.N.A., rappresentato ex lege dalla società che ha rilevato il portafoglio dell'impresa posta in liquidazione amministrativa. Invece nel secondo caso è l'impresa cessionaria che assume a proprio carico i rischi derivanti dai contratti di Assicurazione e quindi è essa sola tenuta direttamente alla obbligazione di pagare l'indennizzo al danneggiamento (con diritto di rivalsa nei confronti dell'i.N.A.). (V 1579/84, mass n 433653; (V 4184/84, mass n 436138; (V 5315/83, mass n 430227; (V 2677/83, mass n 427568).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 3, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)