Sez. 3, Sentenza n. 770 del 07/02/1986 (Rv. 444313 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SOTTOPOSIZIONE DELLA IMPRESA ASSICURATIVA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA - AZIONE RISARCITORIA - PROPOSIZIONE - MODALITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SOTTOPOSIZIONE DELLA IMPRESA ASSICURATIVA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA - AZIONE RISARCITORIA - PROPOSIZIONE - MODALITÀ.*
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, coperti da Assicurazione a norma della legge n. 990 del 1969, la relativa Azione risarcitoria - in ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 576 del 1978 (convertito nella legge n. 738 del 1978) - va proposta, in base al terzo comma del successivo art. 4, convenendo in giudizio l'impresa cessionaria, in nome dell'i.N.A. - gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada. Conseguentemente, qualora l'impresa cessionaria sia convenuta in giudizio senza la specifica indicazione di tale rappresentanza - e, quindi, in proprio - si configura un difetto di legittimazione passiva della stessa; né il giudice può pronunziare la sua condanna in rappresentanza del fondo di garanzia, implicando ciò violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. (Conf 1127/85, mass n 439255; (Conf 6489/84, mass n 438074; (Conf 4184/84, mass n 436138; (Conf 4362/82, mass n 422339).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 art. 1, Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)