Sez. 2, Sentenza n. 2761 del 07/05/1984 (Rv. 434803 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - INTERPRETAZIONE DIRETTA DEGLI ATTI PROCESSUALI - FUNZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL GIUDICATO IMPLICITO - FATTISPECIE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - INTERPRETAZIONE DIRETTA DEGLI ATTI PROCESSUALI - FUNZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL GIUDICATO IMPLICITO - FATTISPECIE.*
Quando si debba accertare la formazione del giudicato anche implicito in ordine ad una statuizione del giudice del merito, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di interpretare direttamente gli Atti processuali al fine di stabilire se, rispetto a tale statuizione, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per mancata devoluzione nel giudizio di appello e conseguente preclusione di ogni ulteriore indagine su di essa. Tale giudicato implicito postula che fra la questione decisa e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, che determini l'assoluta inutilità di decidere la seconda questione, con la conseguenza che lo stesso non si configura quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, nel qual caso il giudice è tenuto a pronunziarsi su di essa, ai fini della esatta corrispondenza fra il decisum ed il petitum. (in applicazione del principio di cui alla massima la S.C. ha escluso la formazione del giudicato implicito sulla questione circa la ubicazione di un fabbricato nel vecchio o nel nuovo centro abitato di un comune, avendo accertato che il giudice del merito, nel decidere sulle distanze fra fabbricati costruiti nelle zone sismiche, non aveva tenuto conto di tale ubicazione limitandosi ad affermare l'Obbligo di una determinata distanza a prescindere dalla ubicazione degli immobili). (Conf 1881/81, mass n 412568, sulla prima parte; (Conf 1439/81, mass n 412089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)