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Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 20/04/2007 (Rv. 597851 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Oggetto - Individuazione - Estensione agli accertamenti di fatto inerenti questioni pregiudiziali in senso logico e tecnico rispetto al "decisum" - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597851-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 cod. civ. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 cod. proc. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha escluso, siccome non costituente oggetto della decisione, neanche sotto il ricordato profilo, che potesse rientrare tra gli effetti del giudicato di convalida di sfratto per morosità la circostanza dell'accertata qualità di conduttori in capo a tutti i soggetti risultati, nel tempo, parti del negozio di cessione di una locazione diverse dall'ultimo cessionario-conduttore, in tal senso correggendo la motivazione dell'impugnata sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)