Sez. 2, Sentenza n. 3506 del 13/04/1996 (Rv. 497007 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Scrittura privata di compravendita immobiliare - Trascrizione - Domanda di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione - Accoglimento - Natura del contratto - Accertamento implicito - Sussistenza - Mancanza di gravame sul punto - Giudicato interno (implicito) sulla natura definitiva del contratto ad effetti reali - Formazione.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
L'accoglimento in primo grado della domanda di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta a scrittura privata di compravendita immobiliare, ai fini della sua trascrizione, comporta che della scrittura risulti implicitamente accertato il carattere di contratto definitivo ad effetti reali, necessariamente incompatibile con la diversa natura di contratto preliminare o di compravendita ad effetti meramente obbligatori. Ne consegue che la parte venditrice, ove voglia far valere la suddetta diversa natura dell'atto, ha l'onere di proporre in appello specifiche censure in tal senso, in difetto delle quali la questione circa la natura definitiva del contratto resta coperta dal giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella fattispecie, dichiarato il fallimento della parte venditrice il curatore fallimentare aveva proposto appello eccependo la propria determinazione di sciogliersi dal contratto ai sensi del comma quarto dell'art. 72 legge fall. sul rilievo che "prescindendo dalla sua natura" il contratto sarebbe stato "assolutamente inefficace ed inopponibile alla massa", ed aveva poi formulato in sede di legittimità motivi di censura -dichiarati inammissibili dalla S.C. - attinenti all'erronea qualificazione della compravendita come contratto definitivo o comunque ad effetto reale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)